Art. 5.
(Equiparazione del trattamento per le vittime del dovere del personale del CNVVF in analogia a quelle del terrorismo).

      1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

 

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Governo provvede ad emanare specifici provvedimenti al fine di equiparare il trattamento per le vittime del dovere del personale del CNVVF al trattamento in essere per le vittime del terrorismo.